Convenzione

Art. 22

In vigore dal 7 giu 1973
I veicoli devono essere attrezzati in modo che gli animali non possano fuggire ed equipaggiati in modo da garantire la loro sicurezza; devono inoltre essere provvisti di una copertura che assicuri una effettiva protezione contro le intemperie.
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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-c-22

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Art. 22 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, adottata a Parigi il 13 dicembre 1968. — Testo vigente | Portale Normativo