Convenzione
Art. 22
In vigore dal 7 giu 1973
I veicoli devono essere attrezzati in modo che gli animali non possano fuggire ed equipaggiati in modo da garantire la loro sicurezza; devono inoltre essere provvisti di una copertura che assicuri una effettiva protezione contro le intemperie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-c-22