Convenzione

Art. 19

In vigore dal 7 giu 1973
Gli animali di grandi dimensioni devono essere disposti all'interno dei vagoni, in modo da permettere al guardiano di circolare fra loro.
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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-c-19

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Art. 19 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, adottata a Parigi il 13 dicembre 1968. — Testo vigente | Portale Normativo