Convenzione
Art. 20
In vigore dal 7 giu 1973
Quando in fase alle disposizioni dell', occorra procedere alla separazione degli animali essa può essere realizzata sia legandoli a pareti diverse del vagone, se la superficie di questo lo consente, sia mediante adatti tramezzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-c-20