Convenzione

Art. 20

In vigore dal 7 giu 1973
Quando in fase alle disposizioni dell', occorra procedere alla separazione degli animali essa può essere realizzata sia legandoli a pareti diverse del vagone, se la superficie di questo lo consente, sia mediante adatti tramezzi.
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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-c-20

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