Convenzione
Art. 7
In vigore dal 7 giu 1973
1. Quando animali di specie diverse sono trasportati in uno stesso veicolo, devono essere separati per specie. Inoltre, devono essere previste misure particolari per evitare gli inconvenienti che possono derivare dalla presenza, nella stessa spedizione, di specie naturalmente ostili le une alle altre. Quando animali di età diverse sono caricati nello stesso veicolo, gli adulti devono essere separati dai giovani; tuttavia, tale restrizione non si applica alle femmine viaggianti con i piccoli nel periodo dell'allattamento. Per quanto riguarda i bovini, gli ungulati ed i porcini, i maschi adulti non castrati devono essere separati dalle femmine; inoltre, i verri devono essere separati gli uni dagli altri, così come gli stalloni.
2. Nei compartimenti nei quali sono trasportati gli animali, non devono essere caricate merci che possano nuocere al loro benessere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-c-7