Convenzione

Art. 3

In vigore dal 7 giu 1973
. 1. Prima che gli animali vengano caricati in vista di un trasporto internazionale, essi devono venire ispezionati da un veterinario autorizzato del paese esportatore che si accerterà della loro idoneità al viaggio. Ai fini della presente Convenzione, per veterinario autorizzato, si intende un veterinario designato dall'autorità competente. 2. Il carico deve essere effettuato conformemente alle modalità approvate dal veterinario autorizzato. 3. Il veterinario autorizzato rilascia un certificato nel quale sono precisati l'identità degli animali, la loro idoneità al trasporto e, se possibile, l'immatricolazione del mezzo di trasporto e il tipo di veicolo usato. 4. In alcuni casi determinati mediante accordo tra le Parti contraenti interessate, le disposizioni del presente articolo potranno non essere applicate.
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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-c-3

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