Convenzione

Art. 6

In vigore dal 7 giu 1973
1. Gli animali devono disporre di spazio sufficiente, e devono, salvo speciali controindicazioni, potersi coricare. 2. I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere concepiti allo scopo di proteggere gli animali dalle intemperie e dai grandi sbalzi di temperatura. La ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adatte alle condizioni di trasporto ed adeguate al tipo di animale trasportato. 3. Gli imballaggi (casse, gabbie, ecc.) utilizzati per il trasporto degli animali devono essere muniti di un contrassegno che indichi la presenza di animali viventi e di un'indicazione che specifichi la posizione nella quale gli animali si trovano in posizione eretta. Gli imballaggi devono essere di facile pulitura ed attrezzati in modo da garantire la sicurezza degli animali. Gli imballaggi devono del pari permettere l'ispezione e la cura degli animali ed essere disposti in modo da non ostacolare la circolazione dell'aria. Nel corso del trasporto e della manipolazione, gli imballaggi devono essere sempre tenuti in posizione verticale e non devono essere esposti a scosse od urti violenti. 4. Nel corso del trasporto, gli animali devono essere abbeverati e ricevere un'alimentazione appropriata ad intervalli convenienti. Tali intervalli non devono oltrepassare le 24 ore; il periodo di 24 ore può tuttavia essere prolungato se il mezzo di trasporto può raggiungere il luogo di sbarco degli animali entro un periodo di tempo ragionevole. 5. Gli ungulati devono essere muniti di cavezze durante il trasporto. Tale disposizione non si applica necessariamente agli animali non domati. 6. Quando gli animali sono legati, i legami utilizzati devono avere una resistenza tale da non essere spezzati in condizioni normali di trasporto; tali legami devono essere sufficientemente lunghi per permettere agli animali di coricarsi, nutrirsi ed abbeverarsi. I bovini non devono essere legati per le corna. 7. Gli ungulati che non viaggiano in stalli individuali devono avere gli zoccoli posteriori non ferrati. 8. I tori che abbiano più di 18 mesi di età dovranno essere preferibilmente legati; essi saranno muniti di un anello nasale da utilizzare unicamente per manovrarli.
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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-c-6

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Art. 6 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, adottata a Parigi il 13 dicembre 1968. — Testo vigente | Portale Normativo