Convenzione
Art. 8
In vigore dal 7 giu 1973
Un'attrezzatura appropriata, quali ponti, rampe o passerelle deve essere utilizzata per il carico e lo scarico degli animali. Il pavimento di tale attrezzatura non dovrà essere sdrucciolevole, e dovrà, se necessario, essere munito di protezioni laterali. Gli animali durante le operazioni di carico e scarico, non dovranno essere sollevati per la testa, per le corna o per le zampe.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-c-8