Convenzione
Art. 12
In vigore dal 7 giu 1973
Gli animali che si ammalano o si feriscono durante il trasporto devono ricevere, il più presto possibile, le cure di un veterinario, e quando sia necessario procedere al loro abbattimento, tale operazione dev'essere svolta in modo da evitare, per quanto possibile, ogni sofferenza agli animali stessi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-c-12