Art. 12
Convenzione

Art. 12

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In vigore dal 7 giu 1973
Gli animali che si ammalano o si feriscono durante il trasporto devono ricevere, il più presto possibile, le cure di un veterinario, e quando sia necessario procedere al loro abbattimento, tale operazione dev'essere svolta in modo da evitare, per quanto possibile, ogni sofferenza agli animali stessi.
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