Convenzione

Art. 11

In vigore dal 7 giu 1973
1. Il guardiano o il mandatario del mittente è tenuto ad accudire agli animali, ad abbeverarli, nutrirli e, se del caso, a mungerli. 2. Le mucche da latte devono essere munte ad intervalli non superiori alle 12 ore. 3. Al fine di garantire le cure di cui al presente articolo, il guardiano deve avere a propria disposizione, se necessario, un adeguato mezzo di illuminazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-c-11

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