Convenzione

Art. 10

In vigore dal 7 giu 1973
Al fine di assicurare le cure necessarie agli animali durante il trasporto, questi ultimi devono essere accompagnati, a meno che: a) gli animali siano consegnati alla partenza in imballaggi chiusi; b) il trasportatore si assuma il compito di guardiano; c) il mittente abbia incaricato un proprio mandatario di accudire agli animali nei punti di arresto appropriati.
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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-c-10

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