Convenzione
Art. 5
In vigore dal 7 giu 1973
Il veterinario autorizzato del paese esportatore, del paese di transito o del paese importatore può prescrivere un periodo di riposo, nel luogo da lui indicato, durante il quale gli animali riceveranno le cure necessarie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-c-5