Convenzione
Art. 4
In vigore dal 7 giu 1973
Gli animali che si presume debbano figliare durante il trasporto o che abbiano figliato da meno di 48 ore non devono considerarsi idonei al trasporto stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-c-4