Convenzione
Art. 2
In vigore dal 7 giu 1973
La presente Convenzione si applica ai trasporti internazionali:
a) degli ungulati domestici e degli animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e porcina (Capitolo II);
b) dei volatili e dei conigli domestici (Capitolo III);
c) dei cani e dei gatti domestici (Capitolo IV);
d) di altri mammiferi e volatili (Capitolo V);
e) degli animali a sangue freddo (Capitolo VI).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-c-2