Convenzione

Art. 1

In vigore dal 7 giu 1973
TRADUZIONE NON UFFICIALE NOTA BENE. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, fra cui il testo in lingua francese, qui sopra riportato. Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione; Considerando che scopo del Consiglio d'Europa è la realizzazione di una più stretta unione fra i suoi membri allo scopo di salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che costituiscono il loro comune patrimonio; Convinti che le esigenze del trasporto internazionale degli animali non sono incompatibili con il benessere di questi ultimi; Mossi dal desiderio di evitare, per quanto possibile, ogni sofferenza agli animali trasportati; Considerando che un progresso in tale campo può essere realizzato mediante l'adozione di disposizioni comuni in materia di trasporti internazionali di animali; Hanno convenuto quanto segue: 1. Ogni Parte contraente applicherà le disposizioni relative ai trasporti internazionali degli animali, contenute nella presente Convenzione. 2. Ai fini della presente Convenzione, per trasporto internazionale si intende ogni spedizione che comporti l'attraversamento di un confine, ad esclusione tuttavia del traffico locale di frontiera. 3. Le autorità competenti del paese di spedizione decideranno se il trasporto è conforme alle disposizioni della presente Convenzione. Tuttavia, i paesi di destinazione o di transito possono insistere nell'affermare che il trasporto è stato effettuato in conformità delle disposizioni della presente Convenzione. L'inoltro non può tuttavia essere interrotto che qualora un tale provvedimento si renda indispensabile per il benessere degli animali trasportati. 4. Ogni Parte contraente adotterà i provvedimenti necessari per risparmiare o ridurre al minimo ogni sofferenza agli animali in caso di sciopero o in qualsiasi caso di forza maggiore che impedisca sul proprio territorio la stretta applicazione della presente Convenzione. Essa si ispirerà a tale scopo ai principi che informano la presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-c-1

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