Convenzione
Art. 13
In vigore dal 7 giu 1973
Gli animali devono essere caricati unicamente su veicoli o imballaggi accuratamente puliti. I cadaveri degli animali, il letame e gli escrementi devono essere rimossi appena possibile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-c-13