Convenzione

Art. 17

In vigore dal 7 giu 1973
. Ogni vagone ferroviario utilizzato per il trasporto degli animali, deve essere munito di un contrassegno che indichi la presenza di animali vivi. In mancanza di vagoni particolarmente attrezzati per il trasporto degli animali, i vagoni utilizzati devono essere coperti, in grado di viaggiare ad alta velocità, nonché muniti di aperture per l'aerazione sufficientemente larghe. Tali aperture devono essere tali da garantire la sicurezza agli animali ed impedire la loro fuga. Le pareti interne di tali vagoni devono essere di legno o di ogni altro materiale adeguato, prive di asperità e munite di anelli o sbarre situate ad un'altezza conveniente.
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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-c-17

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Art. 17 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, adottata a Parigi il 13 dicembre 1968. — Testo vigente | Portale Normativo