Convenzione
Art. 21
In vigore dal 7 giu 1973
Al momento della formazione dei treni e durante ogni altra manovra dei vagoni, devono essere prese tutte le precauzioni per evitare gli urti violenti dei vagoni che trasportano gli animali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-c-21