Convenzione

Art. 25

In vigore dal 7 giu 1973
. L'attrezzatura dei battelli deve permettere il trasporto degli animali senza che essi siano esposti a ferite o sofferenze evitabili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-c-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 25 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, adottata a Parigi il 13 dicembre 1968. — Testo vigente | Portale Normativo