Convenzione
Art. 25
In vigore dal 7 giu 1973
.
L'attrezzatura dei battelli deve permettere il trasporto degli animali senza che essi siano esposti a ferite o sofferenze evitabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-c-25