Convenzione

Art. 29

In vigore dal 7 giu 1973
I guardiani devono essere in numero sufficiente, tenuto conto del numero degli animali trasportati e della durata del viaggio.
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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-c-29

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Art. 29 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, adottata a Parigi il 13 dicembre 1968. — Testo vigente | Portale Normativo