Convenzione
Art. 34
In vigore dal 7 giu 1973
Le disposizioni contenute negli articoli da 25 a 33 non si applicano ai trasporti di animali effettuati su vagoni ferroviari o veicoli stradali caricati su ferryboats o battelli simili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-c-34