Art. 34
Convenzione

Art. 34

34 / 52
In vigore dal 7 giu 1973
Le disposizioni contenute negli articoli da 25 a 33 non si applicano ai trasporti di animali effettuati su vagoni ferroviari o veicoli stradali caricati su ferryboats o battelli simili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-c-34