Convenzione
Art. 39
In vigore dal 7 giu 1973
1. Gli animali malati o feriti non devono essere considerati idonei al viaggio. Gli animali che si feriscano o che si ammalino durante il viaggio devono ricevere le prime cure il più rapidamente possibile, e, se necessario, essere sottoposti a visita veterinaria.
2. Quando gli animali sono caricati in imballaggi sovrapposti o in un veicolo a più piani, devono essere presi i provvedimenti necessari al fine di evitare la caduta di escrementi sugli animali che si trovano ai ripiani inferiori.
3. Cibo adatto e, se necessario, acqua in quantità sufficiente devono essere a loro disposizione, tranne nei casi di:
a) trasporti di durata inferiore alle 12 ore;
b) trasporti di durata inferiore alle 24 ore quando si tratti di piccoli di volatili di qualsiasi specie, a condizione che il trasporto venga portato a termine nelle 72 ore successive alla nascita.
Storico versioni
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