Convenzione

Art. 35

In vigore dal 7 giu 1973
. Gli animali devono essere collocati in imballaggi o in stalli adatti alle specie trasportate. Si può derogare alle suddette disposizioni a condizione che vengano approntate sistemazioni adeguate per contenere gli animali.
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Art. 35 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, adottata a Parigi il 13 dicembre 1968. — Testo vigente | Portale Normativo