Convenzione

Art. 33

In vigore dal 7 giu 1973
Devono essere prese le disposizioni del caso al fine di isolare, durante il viaggio, gli animali malati o feriti, unitamente ad un servizio di pronto soccorso in caso di necessità.
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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-c-33

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