Convenzione
Art. 28
In vigore dal 7 giu 1973
Convenienti passerelle devono essere sistemate per consentire l'accesso ai recinti o agli imballaggi nei quali sono contenuti gli animali. Devono inoltre essere disponibili impianti che assicurino l'illuminazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-c-28