Art. 28
Convenzione

Art. 28

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In vigore dal 7 giu 1973
Convenienti passerelle devono essere sistemate per consentire l'accesso ai recinti o agli imballaggi nei quali sono contenuti gli animali. Devono inoltre essere disponibili impianti che assicurino l'illuminazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-c-28