Convenzione

Art. 31

In vigore dal 7 giu 1973
Uno strumento del tipo approvato dall'autorità competente deve essere disponibile a bordo per poter procedere all'abbattimento degli animali in caso di necessità.
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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-c-31

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Art. 31 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, adottata a Parigi il 13 dicembre 1968. — Testo vigente | Portale Normativo