Convenzione
Art. 37
In vigore dal 7 giu 1973
Uno strumento del tipo approvato dall'autorità competente deve essere disponibile a bordo degli aerei da trasporto per poter procedere all'abbattimento degli animali in caso di necessità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-c-37