Convenzione

Art. 37

In vigore dal 7 giu 1973
Uno strumento del tipo approvato dall'autorità competente deve essere disponibile a bordo degli aerei da trasporto per poter procedere all'abbattimento degli animali in caso di necessità.
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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-c-37

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