Convenzione
Art. 41
In vigore dal 7 giu 1973
Gli animali trasportati devono essere nutriti ad intervalli che non superino le 24 ore ed abbeverati ad intervalli che non superino le 12 ore. Gli animali dovranno essere accompagnati da istruzioni redatte in forma chiara concernenti il loro vettovagliamento. Le cagne in calore devono essere separate dai maschi.
Storico versioni
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