Convenzione

Art. 46

In vigore dal 7 giu 1973
Gli animali a sangue freddo devono essere trasportati in appositi imballaggi, tenendo conto delle loro necessità di spazio, di ventilazione, di temperatura, di rifornimento di acqua e di ossigeno del tipo e nella quantità adatti alla specie considerata. Devono inoltre essere portati a destinazione nel più breve tempo possibile.
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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-c-46

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Art. 46 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, adottata a Parigi il 13 dicembre 1968. — Testo vigente | Portale Normativo