Convenzione
Art. 46
In vigore dal 7 giu 1973
Gli animali a sangue freddo devono essere trasportati in appositi imballaggi, tenendo conto delle loro necessità di spazio, di ventilazione, di temperatura, di rifornimento di acqua e di ossigeno del tipo e nella quantità adatti alla specie considerata. Devono inoltre essere portati a destinazione nel più breve tempo possibile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-c-46