Convenzione
Art. 50
In vigore dal 7 giu 1973
1. Ogni Parte contraente può, al momento della firma o all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, designare il territorio o i territori ai quali verrà applicata la presente Convenzione.
2. Ogni Parte contraente può all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o in ogni altro momento successivo, estendere l'applicazione della presente Convenzione mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione stessa e di cui essa curi le relazioni internazionali o in nome del quale sia autorizzata a stipulare.
3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo precedente potrà essere ritirata, per quanto riguarda qualsiasi territorio indicato in detta dichiarazione, alle condizioni previste dall' della presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-c-50