Convenzione

Art. 52

In vigore dal 7 giu 1973
Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione: a) ogni firma; b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione; c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità dell'; d) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'; e) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell' e la data a partire dalla quale la denuncia avrà effetto; f) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO a Parigi, il 13 dicembre 1968, in francese ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli Archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia conforme ad ogni Stato firmatario ed aderente. (seguono le firme) Visto, il Ministro per gli affari esteri MEDICI
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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-c-52

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Art. 52 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, adottata a Parigi il 13 dicembre 1968. — Testo vigente | Portale Normativo