Convenzione
Art. 49
In vigore dal 7 giu 1973
1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione.
2. L'adesione si effettuerà mediante il deposito presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avrà effetto sei mesi dopo la data del deposito stesso.
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