Convenzione

Art. 49

In vigore dal 7 giu 1973
1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione. 2. L'adesione si effettuerà mediante il deposito presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avrà effetto sei mesi dopo la data del deposito stesso.
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Art. 49 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, adottata a Parigi il 13 dicembre 1968. — Testo vigente | Portale Normativo