Art. 1

In vigore dal 7 giu 1973
La Camera dei deputati ed ii Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, adottata a Parigi il 13 dicembre 1968.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-rd-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo