Art. 2
In vigore dal 7 giu 1973
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all' della convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 aprile 1973
LEONE
ANDREOTTI - MEDICI -
NATALI - GASPARI -
BOZZI - LUPIS
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-rd-2