Convenzione

Art. 42

In vigore dal 7 giu 1973
1. Le disposizioni del presente Capitolo si applicano al trasporto dei mammiferi e dei volatili non previsti dai capitoli precedenti. 2. Le disposizioni degli articoli seguenti del Capitolo II si applicano, con gli opportuni adattamenti, al trasporto delle specie di cui al presente Capitolo: , - paragrafi da 1 a 3; articoli da 7 a 10; - paragrafi da 1 a 3: articoli dal 12 a 17 da 20 a 37.
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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-c-42

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