Art. 28
LEGGE 14 luglio 1907, n. 562
In vigore dal 22 ago 1907
Al 1° capoverso dell' della legge 28 luglio 1902, n. 342, è sostituito il seguente:
«Le operazioni di cui agli della legge 2 agosto 1897 saranno condotte a termine entro il 31 dicembre 1909».
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