Art. 32
LEGGE 14 luglio 1907, n. 562
In vigore dal 22 ago 1907
Nei Comuni dove saranno i poderi dimostrativi delle cattedre ambulanti, i Monti frumentari potranno essere allogati nelle case coloniche annesse alle cattedre, e sarà in facoltà del Ministero di agricoltura di dichiarare non necessari i campi sperimentali municipali.
Il direttore del podere sarà anche il direttore del Monte frumentario, qualora il magazzino del Monte si trovi nel podere.
Le retribuzioni dei direttori, degli assistenti e dei sorveglianti esperti delle cattedre ambulanti saranno a carico del Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Al funzionamento dei poderi dimostrativi sarà provveduto con regolamento.
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