Art. 37

LEGGE 14 luglio 1907, n. 562

In vigore dal 22 ago 1907
Nel bilancio del Ministero d'agricoltura è stanziata per un ventennio, a partire dall'esercizio finanziario 1908-909, la somma annua di L. 25,000, di cui al n. 9 della tabella A, annessa alla presente legge, per sussidi e premi: a) ai proprietari che concedano, ad enfiteusi a miglioramento, i loro terreni incolti o estensivamente coltivati, divisi in fondi non superiori a 15 ettari; b) agli enfiteuti che compiano felicemente opere di bonificamento agrario, comprese le case coloniche, stalle, strade poderali e provviste d'acqua potabile; c) ai coloni che si stabiliscano con dimora fissa nelle case coloniche, per un tempo non minore di 5 anni; d) alle cooperative che eseguiscano opere di bonificamento e di colonizzazione sui terreni incolti o estensivamente coltivati; e) per incoraggiare le iniziative private dirette alla istituzione e al funzionamento, nei luoghi più adatti, di campi dimostrativi, intesi a facilitare la graduale organizzazione di aziende o tenimenti modello per la produzione del tabacco e la trasformazione degli avvicendamenti culturali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1907-07-14;562#art-37

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo