Art. 35

LEGGE 14 luglio 1907, n. 562

In vigore dal 22 ago 1907
La disposizione dell'art. 14 della legge 2 agosto 1897, n. 382, estesa pure alle permute e compre-vendite fino a 20 ettari quando si comprovi che nei primi 10 ettari fu fabbricata la casa colonica o stalla. Fino a che nelle provincie sarde non sia stato attivato il nuovo catasto rustico, non si farà luogo alla reimposizione della imposta sgravata, e conseguentemente verrà ridotto in proporzione il contingente stabilito dalla legge di conguaglio del 14 luglio 1864, n. 1831.
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