Art. 33

LEGGE 14 luglio 1907, n. 562

In vigore dal 22 ago 1907
I terreni destinati per poderi dimostrativi annessi alle cattedre ambulanti, nonchè gli edifici per magazzini dei Monti frumentari, per case coloniche, abitazioni, stazioni di monta, depositi di macchine ed altri fabbricati dei poderi dimostrativi, sono esenti dalle imposte erariali sui terreni e fabbricati e dalle sovrimposte provinciali e comunali. L'imposta sui terreni sgravati non darà luogo a reimposizioni, e conseguentemente verrà ridotto il contingente stabilito dalla legge di conguaglio.
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