Art. 29
LEGGE 14 luglio 1907, n. 562
In vigore dal 22 ago 1907
Quando dalle indicazioni dell'elenco formato da prefetti, di cui all' della legge 2 agosto 1897, risulti che il fondo costituisce l'unico o quasi unico cespite d'entrata, e che perciò, per mancanza di altre risorse, i Comuni si troverebbero in difficili condizioni finanziarie se fossero totalmente privati pei beni di origine ademprivile della terza categoria, indicati all' della legge predetta, la Cassa ademprivile dovrà rilasciare ai Comuni medesimi il godimento totale o parziale dei beni, senza l'obbligo di dividerli in quote, con contratto enfiteutico e con la corresponsione di un mite canone.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1907-07-14;562#art-29