Art. 5

LEGGE 14 luglio 1907, n. 562

In vigore dal 22 ago 1907
Il Consiglio d'amministrazione di ciascuna delle Casse ademprivili si compone di un presidente e di otto consiglieri. Il presidente è nominato dal ministro di agricoltura, industria e commercio sopra terna proposta dal prefetto della Provincia. Fanno parte di diritto del Consiglio d'amministrazione l'intendente di finanza, l'ispettore forestale, l'ingegnere capo del Genio civile e l'ingegnere capo del catasto. Gli altri quattro consiglieri sono eletti dal Consiglio provinciale con le norme dell' della legge comunale e provinciale (testo unico). Non potranno far parte del Consiglio di amministrazione i senatori, i deputati, i consiglieri provinciali, i membri della Giunta provinciale amministrativa. Il presidente resta in carica 3 anni, e non è rieleggibile che dopo trascorso un triennio; gli altri membri elettivi restano in carica due anni e non sono rieleggibili, se non dopo trascorso un biennio. I membri elettivi godranno una medaglia di presenza in ogni adunanza. Ciascuna delle due Casse avrà un direttore nominato dal ministro di agricoltura, industria e commercio e un ragioniere da nominarsi con le norme del regolamento. Il servizio di Cassa sarà fatto dalla tesoreria della Provincia. Il bilancio annuale della Cassa col resoconto delle operazioni compiute e l'elenco dei mutui sarà pubblicato gratuitamente nel foglio degli annunzi legali della rispettiva Provincia.
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