Art. 10

LEGGE 14 luglio 1907, n. 562

In vigore dal 22 ago 1907
Quando il grano di un Monte sia esuberante ai bisogni delle prestazioni in natura, la parte eccedente è convertita in denaro. In attesa del collocamento nelle operazioni indicate nell' della parte in denaro del patrimonio del Monte, questa deve essere versata alla Cassa postale di risparmio.
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