Art. 12

LEGGE 14 luglio 1907, n. 562

In vigore dal 22 ago 1907
I monti frumentari possono fare le operazioni seguenti: 1° prestiti in grano, per gli scopi e con le norme che saranno stabilite dal regolamento; 2° prestiti in denaro, anche nella forma di anticipazione sopra pegno di derrate, per acquisto di concimi, di sementi, di materie anticrittogamiche, insettifughe o insetticide, di strumenti di lavoro e di scorte. Il Monte potrà pure somministrare direttamente, dietro pagamento in contanti o a credito, gli oggetti indicati. I prestiti in denaro non possono essere superiori a L. 500 ciascuno e per ciascuno sovvenuto, nè avere durata maggiore di un anno, e sono fatti esclusivamente agli agricoltori, siano essi proprietari di terre, conduttori, mezzadri o enfiteuti. Saranno preferiti i prestiti ai piccoli coltivatori; 3° prestiti di attrezzi rurali per un tempo determinato, con nolo da stabilirsi in apposite tariffe approvate dal Consiglio d'amministrazione della Cassa ademprivile e da pagarsi al raccolto; 4° acquisto di terreni per rivendita a piccoli lotti quando sia dimostrata l'utilità dell'operazione. Sui prestiti in natura e in denaro i Monti frumentari non potranno esigere un interesse che sia superiore del mezzo per cento a quello che corrispondono alla Cassa ademprivile.
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