Art. 16
LEGGE 14 luglio 1907, n. 562
In vigore dal 22 ago 1907
Le Casse agrarie possono costituirsi mediante trasformazione di Opere pie di credito, ovvero per iniziativa: dei Monti frumentari coi fondi in numerario che si addimostrino esuberanti ai bisogni del Monte; dei Comuni, delle Opere pie, di altri enti morali o di privati.
Le Casse agrarie costituite con la forma di Società cooperativa in nome collettivo devono osservare le disposizioni del Codice di commercio, concernenti la costituzione e il riconoscimento legale delle Società cooperative.
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