Art. 21

LEGGE 14 luglio 1907, n. 562

In vigore dal 22 ago 1907
Possono ottenere anticipazioni dalla Cassa ademprivile, nella misura per ciascuno stabilita dal Consiglio d'amministrazione della stessa, anche i Consorzi agrari costituiti fra agricoltori nella forma di Società cooperative. I Consorzi non possono fare le operazioni, di cui ai numeri 1, 3 e 4 dell'articolo seguente, che con i soci. Il versamento delle azioni sottoscritte può anche effettuarsi coll'attribuzione ad esse delle quote di partecipazione agli utili sociali.
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LEGGE 14 luglio 1907, n. 562 (Art. 21 Modificazioni ed aggiunte alle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna.) — Testo vigente | Portale Normativo