Art. 23

LEGGE 14 luglio 1907, n. 562

In vigore dal 22 ago 1907
Alla Cassa ademprivile, ai Monti frumentari e nummari, alle Casse agrarie ed ai Consorzi agrari, sono estese le disposizioni contenute nel titolo V della legge 29 marzo 1906, n. 100 per il credito agrario in Sicilia.
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LEGGE 14 luglio 1907, n. 562 (Art. 23 Modificazioni ed aggiunte alle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna.) — Testo vigente | Portale Normativo