Art. 23
LEGGE 14 luglio 1907, n. 562
In vigore dal 22 ago 1907
Alla Cassa ademprivile, ai Monti frumentari e nummari, alle Casse agrarie ed ai Consorzi agrari, sono estese le disposizioni contenute nel titolo V della legge 29 marzo 1906, n. 100 per il credito agrario in Sicilia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1907-07-14;562#art-23