Art. 22

LEGGE 14 luglio 1907, n. 562

In vigore dal 22 ago 1907
I Consorzi agrari possono proporsi l'esercizio di una o più delle operazioni e funzioni seguenti: 1° acquistare per conto proprio o di terzi, per distribuirli a soci, semi, concimi, sostanze anticrittogamiche, insettifughe o insetticide, merci, prodotti, bestiame, macchine, attrezzi; 2° vendere per proprio conto o di terzi, i prodotti agrari degli agricoltori del luogo, aprendo anche appositi magazzini propri di deposito e spaccio, o trasportando i prodotti stessi in magazzini comuni; 3° fare anticipazioni contro deposito di determinati prodotti agricoli di facile conservazione, trasportando i prodotti stessi in magazzini comuni; 4° fare prestiti di attrezzi rurali e di macchine per un tempo determinato, con nolo da stabilirsi in apposita tariffa, approvata dal Consiglio d'amministrazione del Consorzio; 5° partecipare con altre Società o con privati al commercio per la vendita ed esportazione all'estero dei prodotti agrari dei soci o degli agricoltori della zona nella quale opera il Consorzio; 6° fare saggi, analisi ed esperimenti; diffondere la conoscenza dell'uso razionale dei concimi; promuovere, agevolare e tutelare in qualsiasi guisa gl'interessi agricoli locali, con scuole pratiche e speciali di agricoltura, conferenze, pubblicazioni, biblioteche circolanti.
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LEGGE 14 luglio 1907, n. 562 (Art. 22 Modificazioni ed aggiunte alle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna.) — Testo vigente | Portale Normativo